Codice etico e della deontologia professionale degli associati de

“Il Chiostro”

Associazione per la trasparenza e la professionalità delle lobby

L’associazione “Il Chiostro”, che riunisce coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, intende divulgare alcune principali regole di comportamento che i propri associati osservano nello svolgimento della loro attività.

Con tali regole “Il Chiostro” intende promuovere la cultura della trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi, comunemente denominata lobbying, con l’intento ulteriore di contribuire alla definizione di regole di comportamento comuni e riconosciute sia da chi esercita tale attività, sia da chi entra in contatto con i “lobbisti”.

Art. 1 – (Definizioni)

Nel presente codice:

  • a) per “soci” si intendono gli associati de “Il Chiostro” che svolgono professionalmente l’attività di portatori o rappresentanti di interessi presso decisori pubblici.
  • b) Per decisori pubblici le istituzioni pubbliche deputate alla definizione e all’adozione di normative primarie, secondarie, regolamentari, quali Camere parlamentari, Governo, Ministeri, Autorità indipendenti, regioni, enti locali in genere, ed ogni altra autorità pubblica cui sia conferito dalla Costituzione o dalla legge la facoltà di stabilire norme con valore di legge.

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

  1. Le norme del codice etico si applicano ai soci de “Il Chiostro” che esercitano professionalmente l’attività di rappresentanti di interessi presso i decisori pubblici, in qualunque forma esercitino la propria attività (dipendenti di aziende, consulenti, rappresentanti di società di consulenza o altra forma).

Art. 3 – (Indicazioni generali)

  1. L’attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici costituisce parte del processo democratico di adozione delle leggi, dei regolamenti, delle norme esecutive ed in generale delle regole generali emanate da una pubblica autorità a tale funzione deputata dalla Costituzione o dalle leggi della Repubblica.
  2. I soci, anche al fine di rispettare il processo democratico di adozione delle normative, osservano le norme del codice etico e deontologico assumendole come regole per lo svolgimento della propria attività, che va conformata a criteri di diligenza, correttezza, lealtà e professionalità.
  3. Il socio assume l’impegno a rispettare le regole di deontologia professionale e del codice etico fin dal momento dell’accettazione della sua domanda di associazione a “Il Chiostro”.

Art. 4 – (Regole di comportamento generale)

  1. Il socio si impegna a svolgere la propria attività osservando principi di integrità e correttezza nei confronti dei funzionari pubblici-con i quali entra in contatto a ragione della sua attività.
  2. Il socio si impegna a divulgare i principi del presente codice anche presso i propri collaboratori, e nei limiti del possibile a farne osservare da costoro le stesse regole.
  3. I soci contribuiscono, anche presso le organizzazioni aziendali ove operano, a stabilire ed impostare regole di comportamento relative all’attività di rappresentanza di interessi conformi ai principi del presente codice etico.
  4. Nei rapporti con i rappresentanti degli uffici dei decisori pubblici il socio adotta comportamenti consoni alla propria funzione, rispettosi dell’istituzione pubblica con cui entrano in contatto.

Art. 5 – (I principi)

  1. I soci, nello svolgimento della propria attività, rispettano i principi di integrità, onestà, correttezza, sincerità, riservatezza e professionalità.
  2. In particolare i soci osservano i predetti principi nei loro rapporti con i titolari di incarichi pubblici, con i loro clienti, con i loro datori di lavoro, e tra di loro medesimi.
  3. I soci non utilizzano le strutture de Il Chiostro, né di altra associazione, per finalità scambio di informazioni, intese e qualsiasi tipo di attività che abbia per conseguenza la messa in atto di pratiche lesive delle norme in materia di tutela della concorrenza, e si impegnano ad astenersi in ogni caso dall’adottare comportamenti anticoncorrenziali in genere. I soci si impegnano a favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore della rappresentanza degli interessi.

Art. 6. – (Relazioni con gli organismi istituzionali)

  1. Nello svolgimento della sua attività, il rappresentante di interessi si impegna a dichiarare la sua identità e qualificazione professionale nonché gli interessi che rappresenta.

Art. 7. – (Obblighi di dichiarazione)

  1. Il rappresentante di interessi si impegna a dichiarare l’identità dei suoi clienti o datori di lavoro presso ogni istituzione che ne faccia richiesta.

Art. 8. – (Gestione delle informazioni)

  1. Il socio garantisce che, per quanto di loro conoscenza, le informazioni fornite alle istituzioni siano obiettive, complete, aggiornate e non fuorvianti.
  2. Il socio evita di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta.
  3. Il socio non diffonde presso terzi a scopo di lucro copie di documenti ottenuti da pubblici funzionari.

Art. 9. – (Correttezza e rispetto dei pubblici decisori)

  1. I rappresentanti di interessi evitano qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento anche parziale della libera attività dei pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni.
  2. I rappresentanti di interessi evitano, altresì, qualsiasi iniziativa che induca i pubblici funzionari a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili.

Art. 10 – (Finanziamento della politica)

  1. I rappresentanti di interessi evitano di esercitare direttamente, per conto della propria azienda, associazione o committente, qualsiasi attività attinente al finanziamento della politica.

Art. 11 – (Doni, regali e forme di cortesia)

  1. Il socio si astiene, nei rapporti con i pubblici funzionari, di rendere loro omaggi, regali, doni di valore non modico (massimo €200), che superino la normale consuetudine augurale in occasione delle festività, o la normale cortesia ed educazione in occasioni particolari. Qualora il socio abbia superato il valore modico suindicato, ha l’obbligo di dichiarazione a il Chiostro, comunicando le motivazioni sottostanti che lo hanno condotto a superare il limite fissato. Allo stesso modo, il socio non può offrire direttamente o indirettamente ai suoi interlocutori la libera e gratuita disponibilità di servizi, materiali o attrezzature di valore tale da poter influenzare decisioni o transazioni di interesse del suo committente.
  2. Il superamento dei limiti di tradizione e cortesia nei confronti dei pubblici funzionari costituisce violazione della deontologia professionale stabilita dal presente codice.

Art. 12 – (Incompatibilità)

  1. I soci che si vengano a trovare nella condizione di perdere i requisiti di onorabilità previsti dallo statuto de Il Chiostro sono tenuti a dichiarare tale circostanza agli organi direttivi dell’associazione, i quali provvedono a valutare la compatibilità con la qualità di associato in base a quanto stabilito dallo statuto.
  2. Costituisce in ogni caso violazione della deontologia professionale la condanna penale con sentenza passata in giudicato, ovvero adottata con l’accordo delle parti (patteggiamento), per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la divulgazione di notizie riservate o sottoposte a segreto d’ufficio, ed in generale per reati connessi con lo svolgimento di una pubblica funzione, o commessi in forma di associazione a delinquere.
  3. Il socio che svolge attività di rappresentante di interessi e che venga eletto in organi elettivi e rappresentativi europei, nazionali, o locali, assuma incarichi negli organismi costituzionali, nella pubblica amministrazione a livello nazionale o locale, nelle istituzioni europee dichiara la propria incompatibilità agli organi dell’associazione, è temporaneamente sospeso dal registro dei soci professionisti ed è iscritto in un’apposita sezione, in attesa della cessazione della causa di incompatibilità. Il socio è riammesso alla sezione dei soci professionisti decorso un anno dalla cessazione dell’attività incompatibile. Nel caso si mancata dichiarazione, il socio è escluso dall’associazione per incompatibilità.
  4. Non si trovano nelle condizioni di incompatibilità, ma non possono assumere cariche elettive all’interno del Chiostro, i soci che svolgono le funzioni di relazioni istituzionali per organismi costituzionali, Camere parlamentari, Governo, Ministeri, Autorità indipendenti, regioni, enti locali in genere, pubblica amministrazione a livello nazionale o locale, istituzioni europee ed ogni altra autorità pubblica cui sia conferito dalla Costituzione o dalla legge la facoltà di stabilire norme con valore di legge.
  5. I soci esclusi per incompatibilità non possono essere riammessi all’associazione prima di un anno dalla cessazione del motivo di incompatibilità medesima.

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