Statuto dell’Associazione “Il Chiostro

Come modificato dall’Assemblea il 27 novembre 2015

Art.1 (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita in Roma, ove ha la sua sede, l’Associazione senza fini di lucro denominata “Il Chiostro”.
  2. L’Associazione può istituire sedi secondarie, circoli territoriali e circoli tematici sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea, organizzati e gestiti ai sensi dello specifico regolamento deliberato dal Comitato di Presidenza.

Art. 2 (Finalità)

  1. L’Associazione ha lo scopo di riunire e rappresentare professionisti, persone fisiche e giuridiche, che, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, svolgono la funzione di rappresentanti di interessi per conto di singoli, imprese, gruppi di imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private, ed in genere gruppi sociali ed economici (portatori di interessi) per il perseguimento dei rispettivi obiettivi attraverso la loro rappresentazione presso i decisori pubblici quali gli organi costituzionali, le istituzioni di rappresentanza e di governo centrali o locali, le pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, le autorità amministrative indipendenti, le istituzioni comunitarie o
  2. L’Associazione ha lo scopo di riunire anche soggetti qualificati come esperti, cultori studiosi della tematica della rappresentanza degli interessi e delle relazioni istituzionali, ma che non esercitano professionalmente l’attività di rappresentanza di interessi pubblici o privati.
  3. L’Associazione si propone di promuovere la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità, nonché dei relativi principi di etica e di deontologia professionale, ispirati a criteri di trasparenza e correttezza della professione di chi svolge l’attività di rappresentanti di interessi.
  4. L’Associazione si propone di promuovere la cultura e i valori della trasparenza, della correttezza e della funzione di rappresentanza democratica dell’attività dei soggetti di cui al comma 1. A tal fine l’Associazione: a) cura la formazione periodica, continua, ricorrente e obbligatoria dei soci anche al fine della verifica e dell’attestazione del costante aggiornamento professionale; b) promuove attività di documentazione e di informazione, scambio di esperienze tra gli associati, gestione di programmi di studio e di raccolta dati, studi ed analisi, anche comparati, della legislazione italiana nazionale e regionale, della legislazione dell’Unione Europea e internazionale; c) attiva, costituisce, realizza e promuove scuole di specializzazione, master universitari, corsi di orientamento, autonomamente o in collaborazione con università o altri enti indirizzati alla specifica preparazione e qualificazione professionale dei rappresentanti di interessi; d) promuove l’adozione di requisiti di professionalità, onorabilità e correttezza di comportamento nell’esercizio della professione, attraverso la definizione ed il riconoscimento comune dei rispettivi principi, e delle situazioni di incompatibilità in uno specifico codice deontologico che i soci dell’Associazione si impegnano a rispettare; e) verifica il rispetto dei principi di correttezza, professionalità e deontologia nell’esercizio della professione, istituendo uno specifico organo di garanzia per la valutazione a fini disciplinari del comportamento degli associati; f) promuove presso i decisori pubblici l’adozione di regole comuni per l’esercizio corretto e trasparente dell’attività di rappresentante di interessi; g) promuove iniziative legislative e regolamentari per la disciplina della professione di rappresentante di interessi, coerenti con le finalità dell’Associazione; h) realizza direttamente o indirettamente iniziative editoriali; i) stabilisce contatti e rapporti di collaborazione con organismi, istituzioni ed enti nazionali, regionali e dell’Unione Europea, nonché con associazioni omologhe, organismi, istituzioni ed enti, stranieri e sopranazionali, al fine di estendere le finalità dell’Associazione, di confrontarsi con altre esperienze e creare sinergie e convergenze di interessi sulle problematiche legate alla rappresentanza degli interessi; j) pone in essere tutte le ulteriori iniziative che permettano la realizzazione degli scopi dell’Associazione; k) rappresenta i soci in tutte le sedi istituzionali e associative, in tutte le occasioni di analisi, discussione e soluzione dei problemi e per tutti gli aspetti che riguardano l’esercizio della professione di rappresentante di interessi; l) tutela i diritti dei soci che rispettano rigorosamente le norme di questo statuto e il codice.
  5. L’Associazione non può avere vincoli con i partiti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni non politici in coerenza con i propri scopi sociali.
  6. L’Associazione può affiliare altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali, autorizzandole all’uso del marchio secondo un regolamento approvato dal Comitato di Presidenza

Art. 3 (Associati)

  1. Gli associati si distinguono in: a) “soci professionisti”: persone fisiche che esercitano professionalmente ed in via prevalente ed effettiva, subordinata od autonoma, l’attività di cui all’art. 2 comma 1 e sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1;
  2. L’Associazione prevede anche le seguenti figure: a) “soci esperti”: coloro che, pur non esercitando l’attività di cui all’art 2 comma 1, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver acquisito una preparazione approfondita sulla tematica della rappresentanza di interessi; aver prodotto pubblicazioni di valore scientifico o comunque divulgativo riguardanti l’attività di rappresentanza degli interessi e di promozione delle relazioni istituzionali; aver svolto attività di docenza nelle materie delle relazioni istituzionali per almeno due anni”; b) “tirocinanti”, coloro che sono ammessi all’Associazione sulla base dei requisiti di cui all’art.4 comma 2; i soci tirocinanti possono avere come mentore un socio professionista che ne segua l’evoluzione formativa; tale categoria è iscritta in un apposito elenco che è pubblico e reso consultabile sul sito Internet dell’Associazione, nel rispetto della disciplina della tutela dei dati personali; c) “amici del Chiostro” persone fisiche, giuridiche, società, associazioni, enti e organismi che, pur non esercitando professionalmente l’attività di cui all’articolo 2,comma 1, condividono e sostengono attivamente le finalità dell’Associazione, di cui all’articolo 2; d) “soci collettivi”, persone giuridiche che svolgono attività di rappresentanza degli interessi e di interlocuzione con le istituzioni o associazioni che a vario titolo condividono le finalità dell’associazione.

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

  1. Sono ammessi come soci professionisti persone fisiche coloro che hanno conseguito il diploma di laurea ed esercitano professionalmente, in via subordinata od autonoma, l’attività di cui all’articolo 2, comma 1.
  2. Sono ammessi come tirocinanti coloro che, muniti del diploma di Laurea, triennale o specialistica, e/o dell’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti o ad altro Albo professionale di interesse, hanno frequentato un corso di formazione curato dall’Associazione e superato il colloquio di valutazione; tale categoria di soci all’atto dell’iscrizione dichiara di voler rispettare lo Statuto dell’Associazione e di impegnarsi nella vita associativa e nella partecipazione a processi di formazione.
  3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Presidente, previa valutazione della domanda presentata dall’interessato e sostenuta da un socio.
  4. Con l’ammissione all’Associazione il socio si impegna a rispettarne i regolamenti interni, il Codice etico e della deontologia e le regole disciplinari.
  5. L’associato può chiedere di passare dalla propria ad un’altra delle categorie di soci in base al mutare dei requisiti di appartenenza previsti dallo Statuto.
  6. L’associato cessa di partecipare all’Associazione: a) per dimissioni, da presentare al Comitato di Presidenza in qualunque momento; b) a seguito di provvedimento di espulsione adottato dal Comitato di Presidenza su parere del Collegio disciplinare; c) per sopravvenuta situazione di incompatibilità; d) per mancato versamento della quota associativa, secondo le modalità previste dall’art. 5 comma 3.

Art. 5 (Contributi associativi)

  1. All’atto di ammissione, gli associati versano la quota di iscrizione e quella associativa annuale nella misura determinata dal Comitato di Presidenza. Sono previste quote differenziate per: a) soci professionisti; b) soci collettivi; c) soci esperti; d) tirocinanti; e) amici del Chiostro.
  2. L’associato versa la propria quota entro e non oltre il 28 febbraio e può recedere in qualunque momento dall’Associazione, comunicando per iscritto il recesso e versando, comunque, la quota prevista per l’anno in corso. Le somme versate per l’iscrizione e per la quota associativa annuale non sono ripetibili.
  3. L’associato non in regola con il versamento del contributo associativo annuo entro il termine indicato al comma 2 riceverà, dopo 15 giorni, invito formale a regolarizzare la propria posizione associativa. Se entro i successivi 15 giorni non procederà alla regolarizzazione della sua posizione associativa, previa delibera del Comitato di Presidenza, gli verrà comunicata diffida a partecipare all’Assemblea annuale e contestualmente la decadenza dallo status di associato.

Art. 6 (Fondo sociale)

Concorrono a costituire il fondo sociale: a) i contributi associativi; b) i redditi e le rendite del patrimonio; c) ogni altro contributo, donazione o provento, versato all’Associazione.

Art. 7 (Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione: a) l’assemblea degli associati; b) il presidente; c) il comitato di presidenza; d) il segretario generale; e) il tesoriere; f) il collegio disciplinare; g) il comitato scientifico; h) lo sportello di garanzia.

Art. 8 (Assemblea degli associati)

  1. L’Assemblea degli associati è costituita dai soci professionisti. Ad essa partecipano, con diritto di voto consultivo, i soci esperti, tirocinanti, gli Amici del Chiostro, e i soci collettivi.
  2. L’Assemblea approva annualmente il programma generale di attività dell’Associazione ed il conto Elegge, alle scadenze previste, il Presidente e gli altri membri del Comitato di Presidenza, fatta salva la condizione di cui all’art. 3 comma 1 lett. a). Elegge il Collegio disciplinare secondo le modalità dell’art.14, comma 2. Approva il Codice deontologico dell’Associazione ed il suo aggiornamento periodico proposto dal Comitato di Presidenza.

Art. 9 (Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea è convocata dal Comitato di Presidenza presso la sede, almeno una volta all’anno, con avviso scritto o via fax o per posta elettronica agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’Assemblea, inoltre, è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.
  2. L’Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto; se la prima convocazione risulta deserta, l’assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto effettivo presenti.
  3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi nell’adunanza. II diritto di voto viene esercitato dagli associati, personalmente o mediante delega ad un altro associato con diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere non più di due deleghe.
  4. Non può partecipare all’Assemblea chi non è in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 10 (Presidente)

  1. II Presidente rappresenta anche legalmente l’Associazione e presiede sia il Comitato di Presidenza che l’Assemblea degli associati. E’ membro di diritto del Comitato scientifico.
  2. Il Presidente può nominare uno o più vicepresidenti che diventano membri del Comitato di Presidenza. In caso di impossibilità a svolgere le sue funzioni, il Presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.

Articolo 11 (Comitato di Presidenza)

  1. II Comitato di Presidenza costituisce l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Fanno parte del Comitato di presidenza, oltre al Presidente, ai Vicepresidenti, al Segretario generale e al Tesoriere, un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15. I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ai lavori del Comitato di Presidenza possono essere chiamati a partecipare , a seconda delle necessità, anche i responsabili dei gruppi di lavoro, che intervengono con diritto di voto deliberativo.
  3. Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o qualora un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Delibera a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
  4. II Comitato di Presidenza provvede all’adozione di tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, tra cui, in particolare, la proposta all’Assemblea di un codice deontologico per lo svolgimento della professione; esegue i deliberati dell’Assemblea; stipula convenzioni, accordi con le pubbliche amministrazioni, con i privati e con altre istituzioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali ed in particolare all’adozione delle misure ritenute idonee come pubblica garanzia del possesso dei requisiti dell’attività di rappresentante di interessi; decide sull’ammissione ed esclusione di nuovi associati; determina la misura del contributo associativo; amministra il fondo sociale; predispone il conto consuntivo annuale che deve essere approvato dall’Assemblea; propone all’Assemblea tutte le iniziative che ritiene opportuno assumere per la realizzazione degli scopi associati Nomina i membri del Comitato scientifico. II Comitato di Presidenza altresì:
  • approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;
  • propone all’assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Comitato di Presidenza di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • attribuisce specifiche deleghe ai componenti del Comitato di Presidenza, in relazione alle necessità dell’Associazione;
  • affida incarichi ai Soci od a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/ o retribuzioni;
  • delibera sulla istituzione di sedi secondarie sul territorio nazionale e sul comitato esecutivo che dovrà gestirle;
  • nomina un rappresentante di tale comitato esecutivo che potrà partecipare ai lavori del comitato di presidenza con voto consultivo;
  • approva il regolamento di gestione e di controllo delle sedi secondarie e delibera su tutti gli aspetti economici ed amministrativi necessari al buon funzionamento delle stesse;
  • delibera sull’affiliazione di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali autorizzandole all’uso del marchio;
  • delibera circa il regolamento da adottare nei casi di cui al punto precedente.
  1. Il Comitato di presidenza nomina su proposta del Presidente il Segretario generale e il Tesoriere.
  2. II Comitato di Presidenza può delegare l’adempimento dei propri compiti congiuntamente al Presidente ed al Segretario generale.

Art. 12 (Segretario Generale)

  1. Il Segretario generale è responsabile dell’organizzazione dell’Associazione, cura la tenuta del registro degli associati e le relative formalità, cura i rapporti con i soci; esegue le delibere del Comitato di Presidenza delle cui riunioni redige verbale; trasmette al Comitato di Presidenza i documenti sulla gestione finanziaria predisposti dal Tesoriere.

Art. 13 (Tesoriere)

  1. Il tesoriere ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell’Associazione, provvede all’incasso delle quote sociali e redige il preventivo, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre al Comitato di Presidenza ai fini dell’approvazione dell’assemblea.
  2. Il tesoriere ha il compito di provvedere alla raccolta di contributi, donazioni e altri proventi per alimentare il fondo sociale, nel rispetto delle finalità dell’Associazione e della sua assoluta autonomia e libertà. Ogni decisione su questa materia compete al Comitato di Presidenza, cui il tesoriere sottopone preventivamente ogni ipotesi di raccolta di fondi.

Art. 14 (Collegio disciplinare)

  1. Il Collegio disciplinare svolge la funzione di accertare il rispetto dei principi di etica e deontologia professionale, e delle situazioni di incompatibilità stabiliti nel codice deontologico, attraverso la valutazione dei comportamenti degli associati segnalati dal Comitato di Presidenza, anche in seguito a istanze pervenute all’Associazione tramite lo sportello di garanzia.
  2. Il Collegio è composto da tre componenti scelti tra i soci che non esercitano più l’attività di rappresentante di interessi, ovvero tra magistrati in pensione o professori universitari, di indiscussa moralità e indipendenza, eletti dall’assemblea entro una rosa di nove nomi indicati dal Comitato di Presidenza; essi restano in carica cinque anni, e non possono essere immediatamente rieletti. Il Collegio nomina al suo interno il presidente e stabilisce le regole di funzionamento del Collegio e del procedimento di accertamento disciplinare. A conclusione del procedimento il Collegio propone al Comitato di Presidenza l’adozione delle misure disciplinari ovvero l’archiviazione del caso.

Art.15 (Comitato Scientifico)

  1. Il Comitato scientifico è organo di studio, di ricerca e di consulenza dell’Associazione. E’ nominato dal Comitato di Presidenza. E’ composto da studiosi, docenti, ricercatori, personalità di indiscusso prestigio personale e professionale che svolgano attività di studio e ricerca nelle discipline giuridiche, economiche, sociali e della comunicazione che riguardino il funzionamento delle istituzioni, i processi decisionali pubblici, la rappresentanza degli interessi a tutti i livelli nazionali e internazionali.
  2. Il numero dei membri del Comitato scientifico non può essere superiore a 30. Ciascun membro del Comitato scientifico rimane in carica 5 anni e può essere rieletto.
  3. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Comitato di presidenza su proposta del Presidente.
  4. Il Comitato scientifico elabora analisi, studi e ricerche sulla tematica riguardante la rappresentanza degli interessi e i processi decisionali pubblici, su richiesta degli organi dell’Associazione.
  5. Il Comitato scientifico fornisce il supporto necessario alle attività di formazione svolte dall’Associazione.

Art.16 (Sportello di garanzia)

L’Associazione mette disposizione un apposito sportello, anche mediante il sito web, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Art. 17 (Sanzioni disciplinari)

  1. Le violazioni delle norme del codice deontologico si distinguono in base alla gravità, accertata dal Collegio disciplinare, e corrispondono alle seguenti: a. particolarmente grave, quando la gravità del comportamento determini serio nocumento ai principi di deontologia e all’immagine dell’Associazione o della professione, o consegua direttamente ad un reato connesso con lo svolgimento dell’attività. A tale violazione corrisponde l’espulsione del socio dall’Associazione, resa pubblica tra gli associati; b. rilevante, quando la violazione commessa è significativamente lesiva dei principi indicati nel codice deontologico. A tale violazione consegue la censura formale, resa pubblica nell’ambito dell’Associazione; c. lieve, quando la violazione sia accertata ma apprezzabile come modesta, cui consegue la lettera di biasimo formale all’associato.

Art. 18 (Modifiche dello Statuto)

  1. Le modifiche dello Statuto dell’Associazione sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei tre quinti dei soci professionisti.

Art. 19 (Durata e liquidazione dell’Associazione)

  1. L’Associazione ha durata illimitata. Nel caso in cui l’assemblea ne decida lo scioglimento, si provvederà alla nomina di un liquidatore dell’associazione, ed il patrimonio che residuerà al termine delle operazioni sarà devoluto a scopi di beneficenza.

Art.20 (Norme transitorie)

  1. In fase di prima applicazione dello Statuto, il Comitato di Presidenza può deliberare l’ammissione all’Associazione anche di professionisti che, pur non avendo il requisito del diploma di laurea di cui all’art.4 comma 1, abbiano esercitato con rigore, elevata capacità professionale e trasparenza l’attività di rappresentanti di interessi da almeno cinque anni.

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