Regolamento per i procedimenti disciplinari e per la risoluzione delle controversie tra i soci e i loro committenti
 
Articolo 1 – (Ambito di applicazione)
  1. Il presente Regolamento si applica nei confronti dei soci dell’Associazione Il Chiostro, a tutela e garanzia del rispetto delle regole di comportamento e di deontologia professionale, nonché delle norme associative.
  2. Il presente Regolamento inoltre contiene norme per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci dell’associazione ed i rispettivi committenti, per fatti e comportamenti di natura professionale, qualora le rispettive parti abbiano scelto di interessare gli specifici organi de Il Chiostro per dirimere la controversia prima di adire le vie giudiziarie.
  3. I soci che lo ritengono di interesse possono inserire nelle clausole contrattuali degli accordi che stipulano con i propri committenti la possibilità di scegliere gli organi de Il Chiostro per la risoluzione delle eventuali controversie.

Titolo I – Procedimento disciplinare

Articolo 2 – (Il Collegio dei Garanti)
  1. Il Collegio dei Garanti è l’organo che, ai sensi dello Statuto associativo, ha competenza nella conduzione del procedimento disciplinare e per l’adozione dei rispettivi provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
  2. Si procede ad avviare il procedimento disciplinare nei casi in cui il comportamento del socio si sia rivelato non conforme alle regole associative, alle norme del codice etico e deontologico dell’associazione, non abbia correttamente adempiuto ai doveri contrattuali assunti nel corso dell’attività professionale, ovvero per il caso di comportamenti non rispettosi dei diritti dei rispettivi committenti.
  3. Si procede con il procedimento disciplinare in tutti i casi si debba accertare se il comportamento del socio sia stato rispettoso delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei committenti, nonché nei casi in cui il socio abbia prodotto ai committenti un danno ingiusto a causa della propria opera professionale.
  4. Si procede inoltre nei confronti del socio che abbia adottato comportamenti gravemente lesivi dell’immagine, degli interessi e delle finalità dell’Associazione, che utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso gli aderenti all’Associazione, o che procuri con dolo danni materiali alle cose o ai locali in possesso dell’Associazione.
Articolo 3 – (Procedimento disciplinare)
  1. L’azione disciplinare è promossa dinanzi al Collegio dei Garanti dal Presidente dell’Associazione, qualora se ne ravvisino i presupposti, sia d’ufficio che su segnalazione circostanziata e sottoscritta di qualunque socio.
  2. L’azione disciplinare è avviata anche su segnalazione di un committente del socio o di un terzo, mediante comunicazione allo “Sportello” di cui all’art. 6, laddove sussista un fumus di sussistenza dei presupposti dell’illecito disciplinare.
Articolo 4 – (Istruttoria)
  1. Il Presidente, avuta notizia dei fatti ipoteticamente violativi delle disposizioni e valutata la fondatezza della segnalazione, assegna al Segretario generale il compito di assumere ogni ulteriore informazione, documento o atto utile all’istruttoria.
  2. Il Segretario generale, a conclusione dell’istruttoria e confermata la fondatezza dell’addebito, avvia formalmente il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio con la contestazione formale all’interessato chiedendone allo stesso giustificazioni ed assegna un termine di trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
  3. Il Segretario generale a seguito della ricezione delle controdeduzioni articolate dal soggetto interessato, procede alla convocazione del Collegio dei Garanti.
  4. È facoltà del Socio interessato chiedere di essere sentito personalmente dinanzi al Collegio al fine di precisare le proprie controdeduzioni.
Articolo 5 – (Decisione del Collegio)
  1. Il Collegio, valutati gli atti del procedimento ed ascoltato il socio che ne ha fatto richiesta, se non ravvisa elementi violativi nel comportamento del socio archivia il procedimento.
  2. Nel caso in cui sia ravvisato un illecito comportamento del socio, il Collegio emette un provvedimento motivato con l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari, in funzione della gravità della violazione accertata:
    2.1. Richiamo, che consiste in una dichiarazione scritta di biasimo motivato disposto per fatti lieve manchevolezza;
    2.2. Sospensione, applicabile ai fatti di particolare gravità, che comporta la sospensione del rapporto associativo per un periodo massimo di sei mesi;
    2.3. Esclusione disciplinare, disposta per fatti di eccezionale gravità, determina la risoluzione immediata del rapporto con l’Associazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito web de Il Chiostro. In tal caso la reiscrizione all’Associazione è possibile solo decorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione.
  3. Il Collegio trasmette formalmente il provvedimento motivato al Socio interessato ed alla Segreteria, che disporrà le comunicazioni conseguenti.

TITOLO II – Risoluzione delle controversie

Articolo 6 – (Istituzione dello “Sportello di garanzia”)
  1. L’Associazione “Il Chiostro” istituisce ai sensi del proprio statuto un punto di contatto di riferimento per il cittadino consumatore, denominato “Sportello di Garanzia ”, al quale possono rivolgersi i consumatori per rappresentare situazioni di disagio, difficoltà, lamentele o disfunzioni nei rapporti anche non contrattuali con i soci.
  2. I riferimenti sono resi pubblici con evidenza e con un appropriato spazio sul sito internet dell’associazione.
  3. I committenti delle prestazioni professionali dei soci possono rivolgersi a Il Chiostro anche al fine di attivare la procedura di risoluzione alternativa delle possibili controversie derivanti da rapporti contrattuali con i soci, prima di adire le ordinarie vie giudiziarie.
  4. Qualora sia previsto dal contratto con il socio o comunque nel caso in cui quest’ultimo abbia aderito alla procedura di composizione alternativa della controversia presso Il Chiostro, l’associazione avvia il procedimento presso i propri organi abilitati.
  5. Lo Sportello è organizzato dal Segretario generale, che ne coordina le attività e le funzioni operative.
Articolo 7 – (Procedimento per la risoluzione delle controversie)
  1. Ricevuta la richiesta da parte del socio o del suo committente di avviare il procedimento per la risoluzione delle controversie, il Segretario Generale provvede ad interessare l’altra parte della richiesta, al fine di verificare la sua disponibilità a procedere, laddove nel rapporto contrattuale non sia stata convenuta una apposita clausola compromissoria.
  2. In presenza di clausola espressa di devoluzione al Chiostro della risoluzione alternativa della Controversia, laddove i due arbitri di parte con riescano a nominare il presidente del Collegio, vi provvede il Presidente del Chiostro con proprio provvedimento, raccogliendo previamente la disponibilità dei componenti del Collegio dei Garanti dell’associazione.
  3. Il Collegio applica le regole stabilite dal Codice di procedura civile per l’arbitrato irrituale.
  4. Il Collegio dispone nella prima riunione il tentativo di conciliazione tra le parti.
Articolo 8 – (Fase decisoria)
  1. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria e probatoria, emette la decisione per la risoluzione della controversia.
  2. Ai fini della decisione il Collegio assume a riferimento:
    2.1. la normativa italiana regolatrice del settore di riferimento;
    2.2. i principi generali dell’ordinamento comunitario;
    2.3. il codice etico e deontologico dell’Associazione.
  3. La pronuncia emessa del Collegio è vincolante tra le parti, le quali hanno assunto il procedimento come reciproco accordo per la risoluzione delle controversie.
  4. La pronuncia del Collegio è pubblicata per estratto – oscurate le generalità delle parti – nel sito web dell’associazione.
Articolo 9 – (Eventuali spese per il procedimento)
  1. La Segreteria Generale dispone un’anticipazione delle eventuali spese del procedimento e dell’onorario dei membri del Collegio, da porre a carico di ognuna della parti per metà ciascuna.
  2. I costi definitivi del procedimento saranno definiti con apposito provvedimento della Segreteria Generale prima della conclusione della procedura, e fanno capo ad entrambe le parti per metà ciascuna.

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